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Montesilvano (PE) 27 febbraio 2009 – Giornata di Studio “Danno alla Persona: Indennizzare, Risarcire o Punire?”

February 27th, 2009 · No Comments

Perché Gestione Sinistri ha organizzato questa giornata di studio?
La risposta, enfatizzando e parafrasando M. L. King, è che “we have a dream!!”
Il sogno, svelato già in occasione del primo convegno organizzato nel settembre del 2007, intitolato “Danneggiato: tabellato o tutelato?”, è quello di “contribuire ad avviare una nuova ‘filosofia’ nella tutela del danneggiato”, adottando una prospettiva realmente più attenta ai reali e concreti problemi che sorgono in capo a chi subisce un danno, per risarcirlo davvero integralmente. Obiettivo sicuramente pretenzioso, forse presuntuoso, sicuramente stimolante per noi e, credo, per chi è qui quest’oggi.
Riteniamo questo cambio di prospettiva doveroso, perché applicare alle “faccende umane” quel processo, tipico dei processi produttivi, che va sotto il nome di “standardizzazione”, è ingiusto, ancor più ingiusto quando la vittima sacrificale è un danneggiato.
D’altronde, la domanda: “ esiste un uomo standard?” è, evidentemente, retorica: no, non esiste!
Purtroppo però gli esseri umani, in questo modello di sviluppo che ha confini transnazionali, non sono più visti in quanto tali ma come consumatori, la qualità che più interessa di loro è la capacità di consumare (consumo ergo sum) e, conseguentemente, tutti gli sforzi vengono fatti per salvaguardare, incentivare e rinforzare questa propensione, anzi questo dovere, al consumo.
Senza addentrarci troppo in temi economico-sociali, quello che desidero mettere in evidenza è che in Italia gli ultimi 10 anni di interventi legislativi, e, in taluni casi, di inerzia legislativa, in ambito di risarcimento del danno, soprattutto se derivante da circolazione stradale, sono stati improntati proprio alla logica appena accennata, e cioè pensati più per tutelare il cittadino/assicurato/consumatore che non il cittadino/danneggiato, e attuati utilizzando appunto un metodo di standardizzazione. Ed è per questo motivo che ho detto “cambio” di prospettiva.
L’equazione, alla base di questa impostazione, era ed è semplice: diminuzione del costo dei sinistri (cioè dei risarcimenti)=diminuzione del costo delle polizze. Equazione che nei fatti, però, si è rivelata impossibile.
Si è passati quindi da un sistema nel quale il costo delle polizze era standard e fissato per legge (dal Comitato Interministeriale Prezzi) e i risarcimenti lasciati alla discrezionalità, all’equità del Giudice, ad un nuovo ordine nel quale i prezzi delle polizze sono liberalizzati (nei fatti in continuo rialzo da anni) mentre si sono cristallizzati per legge i risarcimenti, con personalizzazioni limitate.

 Al termine di quel primo incontro, tenutosi a Belluno, avevamo concluso con l’auspicio di diventare sempre più numerosi in questa battaglia contro il “risarcimento standard” e a favore di un risarcimento integrale e personalizzato.
Questa “chiamata alle armi”, che abbiamo rinnovato nella Giornata di studio dello scorso settembre a Belluno e che replichiamo quest’oggi a Montesilvano, non deve apparire eccessiva, esagerata: è un reclutamento necessario sia per la qualità e la quantità degli avversari da contrastare, sia per i continui cambiamenti dello scenario all’interno del quale si svolge questo conflitto.
Per quanto riguarda gli avversari e cioè, inutile nasconderlo, le assicurazioni, com’è noto hanno mezzi economici e pubblicitari immensi (negli ultimi mesi si è assistito ad un notevole impegno su questo versante da parte delle compagnie assicurative); fanno proposte (e pressioni) sempre più dirette e continue al Legislatore, alcune delle quali non lasciano dubbi interpretativi; è il caso, ad esempio, delle Proposte ANIA per il settore assicurativo, presentate nel corso della XVI legislatura, tra le quali spiccano per chiarezza e sincerità:
• giungere “all’espulsione dei costi di assistenza professionale” nelle procedure liquidative (dopo aver già ottenuto una più che sensibile diminuzione dei risarcimenti)
• rendere l’azione diretta, nei casi di risarcimento diretto, esperibile solo nei confronti del proprio assicuratore concedendo all’impresa del responsabile civile il diritto di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva nei casi in cui venga citata in giudizio, per evitare i “…tentativi di aggiramento del sistema, consistenti nel citare in giudizio il responsabile del danno e la relativa impresa di r.c.”, comportamento, questo, giudicato deprecabile dalle assicurazioni e che “.. comincia a diffondersi e……. potrebbe depotenziare il risarcimento diretto proprio in relazione all’obiettivo dell’eliminazione dei costi di assistenza professionale”
• predisporre la tabella di legge per le macrolesioni, in attuazione dell’art. 138 Cod. Ass., in quanto “.. continuano a proliferare presso i tribunali le più disparate tabelle di valutazione” con una “..rincorsa al rialzo da parte di tutti i tribunali, con condizionamento dell’attività di liquidazione da parte delle imprese di assicurazione anche nelle trattative stragiudiziali”.
Su quest’ultimo punto, lo ammetto, ho un po’ di paura: l’unica tabella di legge attualmente in vigore, introdotta nel 2001 con la l. n. 57, per le micro permanenti ha attribuito un valore economico ai punti di invalidità tra i più bassi fra quelli in vigore al momento della sua promulgazione (ad es. vedi tab. di Milano e Venezia raffrontata a quella della l. n. 57/’01) e le differenze dei risarcimenti ante e post l. 57/’01 sono evidenti; se a questo aggiungiamo che, come evidenziato dal prof. Ponzanelli in un recente convegno, il 68% dei danni pagati dalla compagnie riguarda i micro danni, il risparmio ottenuto dalle assicurazioni è più che sensibile).
Il nuovo riordino della materia risarcitoria effettuato con il Codice delle Assicurazioni e, soprattutto, l’introduzione, non prevista dalla legge delega, della procedura del risarcimento diretto, avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del Legislatore, la risoluzione di tutti i problemi, sicuramente avrebbe dovuto comportare la diminuzione del contenzioso, favorendo al contrario un rapporto diretto e più gestibile tra assicurato e propria compagnia.

La realtà dei dati, tuttavia, è diversa e molto esemplificativa, a tal proposito, è la relazione dell’ISVAP sui reclami presentati alle compagnie assicurative (che potete agevolmente trovare sul sito dell’Istituto di vigilanza).
Nel 2007 i reclami sono aumentati del 16,72% (29.523in totale), come pure i reclami diretti agli Uffici Reclami delle compagnie assicurative; i reclami nel ramo r.c. auto, sono stati 22.402 (l’82,8% del totale), con un aumento addirittura del 22,5%!! Le violazioni più numerose concernono richieste di risarcimento danni e la relativa trattazione. Gestione Sinistri, nel corso del 2008, ha avuto un incremento dei reclami compreso, a seconda della compagnia assicurativa coinvolta, tra il 30 e l’80%!!
Le verifiche effettuate dall’ISVAP sulla corretta applicazione delle procedure liquidative previste dalle norme sul risarcimento diretto, hanno permesso di evidenziare che, contrariamente agli anni precedenti, le violazioni da parte delle assicurazioni sono aumentate passando, in rapporto ai sinistri esaminati, dal 14% al 21%: in pratica 1/5 dei sinistri è gestito male dalle compagnie. (in particolare è stata riscontrata ancora la prassi di richiedere al danneggiato informazioni non necessarie alla liquidazione del danno o di utilizzare modulistica non adeguata al dettato di legge).
Il primo semestre del 2008 è ancora più chiaro: sanzioni arrivate ad €. 39,6 milioni (+ 20% rispetto al 2007); il 92,4% delle sanzioni sono relative ad inadempienze in tema di RCAuto. (Fonte: comunicato stampa ISVAP del 21 gennaio 2009).
Inoltre, cosa ancor più sorprendente, i reclami relativi al risarcimento ex art. 148 Cod. Ass. sono stati 2451, mentre 6696 quelli relativi alla procedura del risarcimento diretto ex art. 149: eppure rivolgendomi alla mia compagnia avrei dovuto essere più agevolato!!! (Fonte: Bollettino Settembre 2008 ISVAP)
Alla forza dirompente di questi dati sui reclami le compagnie, lo riporto a titolo di cronaca, hanno contrapposto una difesa, per così dire, singolare: l’aumento dei reclami non sarebbe dovuto a loro comportamenti poco virtuosi, ma all’ “…attivismo delle categorie penalizzate dalla riforma” del risarcimento diretto, e cioè avvocati e consulenti in infortunistica!!! (un po’ come dire che se uno prende la multa con l’autovelox mentre va a 200 su limite di 50 non è colpa del suo piede pesante ma dell’ attivismo della Polizia!!).
Questa è la fotografia dell’avversario principale (inutile negarlo) che ci troviamo di fronte; le considerazioni sullo scenario all’interno del quale questa battaglia viene combattuta attengono, evidentemente, alla disciplina legislativa prodotta in questi anni e all’opera di “assestamento” messa in atto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Più chiaramente, alla produzione normativa disciplinante aspetti sostanziali e processuali del risarcimento danni (soprattutto in RCAuto), con norme, a ns. parere, in alcuni casi sfavorevoli per il danneggiato, ha sempre fatto da “contrappeso” una meritoria opera di adeguamento e di aggiustamento della giurisprudenza, anche e soprattutto della Suprema Corte, in questo agevolata anche dai contributi della dottrina più illuminata di questi anni. Ecco allora le arcinote sentenze gemelle del 2003 della Cassazione, la coeva decisione della Corte Cost. n. 233, l’ordinanza n. 205/2008 sempre della Corte Cost. (oggetto di uno specifico intervento odierno del prof. Avv. Gallone) e tutta una serie di decisioni dei giudici territoriali e di legittimità (seppur a sezioni semplici) che avevano, in concreto, ampliato la tutela risarcitoria, principalmente con riguardo ai danni non patrimoniali, per favorire “l’integrale risarcimento della persona”.
Ma dal novembre del 2008, precisamente dall’11 novembre del 2008, questa funzione riequilibratrice, chiarificatrice, in qualche occasione “riparatrice” della giurisprudenza, sembra aver perso forza.
Le quattro sentenze delle SS.UU., di queste evidentemente stiamo parlando, di identico contenuto per quanto attiene ai principi generali enunciati, con le quali la Suprema Corte ha inteso rispondere agli “ingombranti” e, per certi versi, retorici otto quesiti posti con l’ordinanza di rimessione n. 4712, sembrano un po’ aver minato alla base la roccaforte dei diritti dei danneggiati. Una breve digressione, curiosa e orgogliosa al tempo stesso: una di queste decisioni, la n. 26973, è relativa ad un caso seguito direttamente da Gestione Sinistri: è il caso della famiglia Grego, patrocinata sino in Cassazione dal legale fiduciario di GIESSE l’avv. Gracis, oggi presente e che ci racconterà il travaglio giudiziario di questa famiglia.
Abbiamo detto che queste decisioni sembrano, in concreto, aver indebolito la posizione di chi chiede il ristoro dei danni patiti; questa è sicuramente una conseguenza involontaria, perché non possiamo pensare ad una Suprema Corte che ha scritto, prendo a prestito un’espressione del mio amico Marco Bona, “pagine meravigliose” sul risarcimento integrale del danno, che all’improvviso si rimangia non solo quanto affermato nel corso dell’ultimo decennio nelle singole decisioni prese, , ma che “rinnega” perfino la filosofia di fondo sottesa a tutta la sua recente opera decisoria (lo stesso dott. Roberto Preden, estensore delle 4 sentenze dello scorso novembre è stato l’estensore anche di una delle due sentenze gemelle del 2003, la n. 8827).
Ora, dopo le SS.UU., l’unica certezza è …….l’ incertezza.
Non voglio però anticipare troppo quello che andremo dicendo oggi nella sessione pomeridiana, dico solo che se fino al 10 novembre, pur nelle diverse opinioni e scuole di pensiero, sembrava esserci sostanzialmente un terreno comune di regole accettate da tutti, assicurazioni comprese, ora questo terreno, nelle migliori delle ipotesi, è molto accidentato e si sente la necessità, per restare nel linguaggio guerresco, di ritrovare delle “regole di ingaggio” accettate da tutti i contendenti.
Concludo questo breve intervento introduttivo alla giornata odierna sgombrando il campo da un possibile equivoco: il titolo “Indennizzare, risarcire o punire?”, pur potendo, con un umorismo macabro, descrivere la china che potrebbe prendere la tutela risarcitoria della persona, in realtà è un titolo volutamente provocatorio; lo era lo scorso settembre, lo è ancor di più oggi; con esso, abbiamo voluto evidenziare i tre possibili sbocchi della tutela risarcitoria:
• il semplice indennizzo, che fa della standardizzazione metodo e merito, merito inteso come contenuto risarcitorio concretamente spettante a chi subisce un danno, soluzione da noi assolutamente non condivisa;
• il risarcimento, “cucito su misura” sul singolo danneggiato, che fa della personalizzazione libera (e non limitata) elemento indispensabile per un integrale ristoro dei danni patiti;
• ultimo, quello più “affascinante”, la “nuova frontiera” del danno, che si propone di attribuire al risarcimento delle perdite, soprattutto non patrimoniali, non solo mere funzioni compensative e reintegratorie ma, sulla scorta dell’esperienza maturata nei Paesi nei quali sono previsti i punitive damages, anche funzioni “sanzionatorie” e di deterrence.
Quale che sia la soluzione che prevarrà, si pone il problema dell’individuazione, della quantificazione e della liquidazione delle voci di danno risarcibili, ancor di più dopo l’arresto delle SS.UU. e oggi cercheremo di fornire degli strumenti adeguati a tale scopo., oltre a spunti di riflessione.
La giornata avrebbe dovuto essere la copia fedele di quella tenutasi a Belluno il 19 settembre scorso e, se escludiamo l’assenza del Giudice dott. Simone di Venezia, l’identità dei relatori e il prestigio che li accompagna sono confermati; tuttavia, rispetto alla data di Belluno, abbiamo le decisioni delle SS.UU. che, in quell’occasione purtroppo furono le grandi assenti.
Fummo sfortunati allora, ma se non ne approfittassimo oggi sarebbe quasi criminoso; credo di fare cosa gradita a tutti i partecipanti se, nella sessione pomeridiana, stravolgeremo un po’ il programma e l’ordine degli interventi per dare più spazio possibile al dibattito e agli approfondimenti che gli input novembrini della Cassazione meritano, ascoltando i pareri di autentici opinion maker in tale settore. D’altronde come non approfittare della presenza di cotanto sapere per analizzare i temi di maggiore attualità per il ns. lavoro?
Auguro a tutti buon lavoro.
Montesilvano, 27 febbraio 2009

 

Dott. Bruno Marusso

Tags: Sentenze

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