Anche quest’anno Gestione Sinistri, società bellunese specializzata nella tutela del danneggiato in casi di incidenti stradali, infortuni sul lavoro ed errori medici organizza una giornata studio che affronterà il tema “Danno alla persona indennizzare, risarcire o punire?” per venerdì 19 settembre 2008 a Belluno, presso il Teatro Giovanni XXIII. Alcuni dei migliori esperti del mondo giuridico come il Giudice Dott. Giovanni Battista Petti – magistrato della Corte di Cassazione, il Prof. Avv. Marco Bona – foro di Torino, professore a.c. in Sistemi Giuridici Comparati all’Università Bocconi di Milano, si incontreranno per analizzare le varie voci di danno risarcibile al fine di fornire agli operatori del settore gli strumenti adatti per una corretta identificazione, quantificazione e liquidazione. I temi analizzati riguarderanno le differenti problematiche che attengono al reale e corretto risarcimento dei danni patrimoniali con lo scopo di valorizzare le realtà dei danneggiati. Particolare attenzione sarà data al risarcimento dei danni non patrimoniali e due figure di danno particolari ed “innovative”, come il danno tanatologico e il danno catastrofico. Il dibattito si concentrerà soprattutto sul tema del danno esistenziale: le SS.UU. della Corte di Cassazione, infatti, a seguito dell’ ordinanza interlocutoria n. 4712 del 25 febbraio 2008, sono state chiamate a decidere il 24 giugno 2008 su tale materia, in relazione a un caso seguito da Gestione Sinistri su ricorso presentato dall’ Avv. Alessandro Gracis, presente anche all’incontro, legale fiduciario di GS. “Il successo della I edizione di questo incontro ci ha entusiasmato molto e lo ha trasformato in un appuntamento fisso – spiega Bruno Marusso, socio di GS – In vista di un continuo miglioramento nella tutela del danneggiato, il convegno si presenta un’ arma vincente per confrontarsi e condividere le diverse idee in campo giuridico, sempre in continuo cambiamento”. La giornata di studi si concluderà con alcuni spazi di dibattito dove i partecipanti potranno approfondire alcuni punti proposti dai relatori, confrontando i propri pareri per suggerire proposte per una migliore tutela dei danneggiati. Saranno presenti anche il Prof. Avv. Giorgio Gallone – professore a.c. di Diritto Assicurativo Privato all’Università La Sapienza di Roma, il Giudice Dott. Roberto Simone – Giudice del Tribunale di Venezia, il Giudice Dott. Marco Rossetti – Giudice del Tribunale di Roma.
2^ Giornata Studio - Indennizzare, risarcire o punire?
Luglio 24th, 2008 · No Comments
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Resistere resistere resistere
Giugno 26th, 2008 · No Comments
Qualche anno fa un noto magistrato milanese, ora in pensione, per il timore che il clima politico ostile favorisse la nascita di provvedimenti (secondo lui) dannosi per la giustizia, si fece alfiere dell’intera magistratura e invitò tutti gli appartenenti a “resistere, resistere, resistere”. Tralasciando le motivazioni alla base di quella “chiamata alle armi” (per alcuni saranno state condivisibili, per altri meno), quello che qui vogliamo è far nostro questo “grido di battaglia”, farne il motto di tutti gli operatori del nostro settore affinché non siano lasciati alla deriva e senza tutela i danneggiati.
Il 24 giugno 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono riunite per rispondere ai quesiti posti dalla sez. III con l’ordinanza di rimessione n. 4712 del 25.02.2008 (testo integrale in sezione News) e vertenti, come molti sapranno, sull’ autonoma configurabilità del danno esistenziale come danno non patrimoniale (da affiancare cioè ai tradizionali danno biologico e danno morale soggettivo); per inciso, l’ordinanza della sez. III ha preso spunto dal ricorso presentato per un caso seguito dalla Gestione Sinistri !!!
Inutile precisare qual è la posta in palio e quanta importanza possano rivestire le ultima verba che le SS.UU. pronunceranno: non sarà solo il “giudizio universale” sui contributi argomentativi, giurisprudenziali e dottrinari di oltre un decennio, tra i quali quelli fondanti e fondamentali di giuristi come Monateri, Cendon, Bona; di più, in gioco c’è la reale possibilità di risarcire integralmente il danneggiato,cioé di personalizzare adeguatamente il ristoro delle conseguenze dannose patite.
L’attesa per la decisione della Corte, inutile negarlo, cresce ed è sempre più spasmodica: da un lato Golia (l’Assicuratore), grande e grosso, con una corte di sodali sempre più grande e affollata, assolutamente certo che il danno esistenziale non esiste o, se esiste, è già compreso nel biologico o nel morale; dall’altro Davide (il Danneggiato), piccolo, indifeso per definizione (nel risarcimento diretto addirittura, per legge!), “colpevole” di creare scompiglio nei bilanci delle compagnie, ma certo anche che diritti di rango costituzionale, ulteriori al diritto alla salute (ad es. diritto alla libertà individuale, alla libera circolazione, all’integrità familiare, ecc.) debbano essere riconosciuti e risarciti se lesionati, perché, per dirla con Cendon, “non di sola salute vive l’uomo!”.
D’altronde, personalizzare e adeguare il risarcimento alle reali, effettive e sempre diverse, da soggetto a soggetto, conseguenze dannose patite è un’esigenza sentita già due secoli fa, soprattutto grazie alla lucida e lungimirante mente di Melchiorre Gioia; l’ illustre piacentino, antesignano del dibattito culturale sul danno non patrimoniale, avendo egli stesso sofferto (fu incarcerato tre volte), si rese conto che l’essere umano non è fatto solo di corpo ma anche di animo e che, contrariamente a quello che pensavano i suoi contemporanei (ma, ahimé, anche alcuni dei nostri), ci sono delle perdite anche se non misurabili con “il compasso, la squadra o il trabucco”.
Che questa ovvietà necessitasse di quasi due secoli per sedimentare nelle aule dei tribunali civili è già abbastanza assurdo; che la Corte di Cassazione, tuttavia, sia costretta ancora, dopo soli 5 anni dalle cristalline sentenze gemelle della sez. III, a pronunciarsi sulla materia, fa parte del modo tutto italico di procedere nelle cose del diritto: nel Paese a più alto tasso di produzione legislativa mondiale è logico e coerente aspettarsi anche un corrispondente e ipertrofico tasso di produzione giurisprudenziale di legittimità, con sentenze definitive seguite a ruota da quelle “un pò più definitive”. Eppure Melchiorre Gioia diceva soltanto che “il soddisfacimento dovuto all’offeso è perfetto quando compensa tutti i danni sofferti da esso”: Lapalisse, al confronto, è un ermetico!
In attesa della decisione del Giudice dei Giudici (sembra che sarà entro settembre), una buona notizia arriva dal Giudice delle Leggi: la Corte Costituzionale (non un giudice di pace di frontiera, eccentrico e avanguardista), con l’ordinanza n. 205 del 13.06.2008 (in sezione News), segna un punto a favore (incredibile!!) dei danneggiati, riconoscendo il diritto di questi, sempre e comunque, a citare in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore nel caso di danni derivanti da circolazione stradale, e questo anche nei casi in cui il Codice delle Assicurazioni (artt. 141 e 149, norme riguardanti, rispettivamente, i terzi trasportati e il risarcimento diretto) preveda l’azione diretta contro l’assicuratore del veicolo utilizzato. Questi articoli, infatti,nella tesi della Corte offrono solo una possibilità ulteriore al danneggiato, in considerazione della maggiore tutela che, anche per disposizioni comunitarie, questi deve avere come consumatore, quindi come soggetto “debole”.
Beh, che il creditore avesse la facoltà e il diritto, tra più debitori, di scegliersi quello più sicuro, organizzato ed efficiente,……. scusate, ma anche questo ci sembrava ovvio.
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La procedura del “Risarcimento diretto”
Dicembre 18th, 2007 · No Comments
Dire:”l’avevamo detto” sarebbe troppo facile ma è anche la pura e semplice verità.
L’entrata in vigore della procedura del “Risarcimento diretto” nel gennaio del 2007 era stata salutata da squilli di tromba da parte di quasi tutte le categorie coinvolte nella materia: compagnie assicurative, ANIA, governo, associazioni di consumatori. Uniche voci (inascoltate) fuori dal coro di osanna erano quelle degli esperti in risarcimento danni (studi di infortunistica e studi legali specializzati) i quali avevano evidenziato l’assurdità di un sistema che rende obbligatorio (e non facoltativo come in Francia) rivolgersi al proprio debitore (assicuratore) per ottenere l’assistenza necessaria al fine di quantificare i propri danni. Anche gli stessi agenti assicurativi, altre vittime sacrificali della nuova procedura, avevano manifestato la loro perplessità non ritenendosi in grado, giustamente, di fornire un servizio completo come quello di un esperto in risarcimento danni e, d’altro canto, evidenziando come il contratto di agenzia non prevedesse l’assistenza ai propri assicurati in caso di sinistri. Ma tutto questo, ci era stato risposto, sarebbe servito a ridurre i costi delle polizze assicurative a beneficio dei consumatori, ammettendo così palesemente che i (presunti) beneficiari di questo nuovo sistema risarcitorio non sarebbero stati certo i danneggiati ma, appunto, i consumatori. Il tempo, si sa, è galantuomo e la verità, presto o tardi, viene a galla e quella che sembrava la panacea di tutti i mali assicurativi si è rivelata per quello che è in realtà, una norma cioè priva di sostanziale efficacia. Se ne è accorto anche il Ministro Bersani che ha definito “inaccettabili” le dichiarazioni del presidente dell’ ANIA Cerchiai, il quale ha addossato la colpa degli ultimi aumenti dei premi assicurativi alle norme introdotte con le liberalizzazioni; Bersani non si spiega il perché di questi aumenti dal momento che, dice, “..noi abbiamo introdotto un meccanismo che, in caso di incidente, permette di risolvere il sinistro in trenta giorni: questo non vedo come non possa non aver ridotto i costi delle assicurazioni”. Caro Ministro, gliel’ avevamo detto! Inutile girare intorno al problema: pretendere comportamenti virtuosi da parte della compagnie assicurative solo “sulla fiducia” è pura utopia; altri sono i mezzi che uno Stato forte, nel senso di non asservito ai “poteri forti”, deve adottare. E sono mezzi che, fatalmente, vanno a toccare il “portafogli” delle assicurazioni, perché è solo da “quell’orecchio” che ci sentono. Alcune proposte: impedire la creazione di gruppi assicurativi troppo grandi, in quanto portano il rischio di “cartello” tra imprese assicurative e di abusi da “posizione dominante”; prevedere un reale ed efficace meccanismo sanzionatorio nei confronti delle compagnie assicurative che si comportano in mala fede o con ritardi eccessivi nella gestione dei danni (ad oggi l’ISVAP ha poteri molto limitati, la sanzione può essere comminata anche 2 anni dopo, chi denuncia all’ISVAP una compagnia assicurativa non ha diritto di sapere se poi questa verrà punita, non esiste un elenco ufficiale di tutti i procedimenti sanzionatori attivati nei confronti delle singole compagnie per poter valutare quale sia la più virtuosa, le sanzioni che irroga sono di importi irrilevanti per colossi economici come le assicurazioni); inoltre pubblicità sui media delle sanzioni irrogate alle singole compagnie e ,nei casi di reiterata condotta in mala fede, anche il blocco delle assunzioni di contratti di un certo ramo per un periodo prestabilito.