Responsabilità medica, responsabilità sanitaria, consenso informato, modalità dell’intervento chirurgico
Tribunale Novara, sentenza 05.06.2007 n° 409
Responsabilità medica – responsabilità sanitaria - consenso informato – modalità dell’intervento chirurgico – rilevanza – correttezza – irrilevanza [artt. 1374 e 1375 cod. civ.]
La responsabilità per violazione dell’obbligo del consenso informato si realizza anche nel caso di esecuzione di terapie chirurgiche diverse o ulteriori rispetto a quelle per le quali l’informativa è stata fornita ed il consenso prestato: in questa circostanza è del tutto irrilevante, ai fini dell’ esclusione della responsabilità, che il trattamento sia stato tecnicamente eseguito in modo corretto. (1)
(1) In senso conforme Tribunale Paola, sentenza 15.05.2007, n. 462.
Tribunale di Novara
Sentenza 5 giugno 2007, n. 409
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico Dott. Guido VANNICELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tizio ha convenuto in giudizio la . . . . . (nel cui ambito ricade il presidio ospedaliero di . . . . . per l’avanti più brevemente …) esponendo che il 24/4/2001, a seguito di richiesta di ricovero del medico curante per isterectomia laparoassistita in fibromiomatosi uterina (cfr. doc. 1 att.), era stata ricoverata presso la divisione di ostetricia e ginecologia del nosocomio ….
Nella scheda di ‘consenso informato’ sottoscritta il giorno successivo, . . . . . aveva infatti autorizzato l’esecuzione di una laparoisterectomia totale dell’utero, senza che fossero previste né vie alternative di accesso chirurgico né interventi sugli annessi (tube ed ovaie).
Ciò nonostante il 26/4/2001, constatando la presenza di ‘uretrocistocele II° grado con fibrosi uterina’, l’operante prendeva la ‘decisione di effettuare isterectomia per via vaginale dopo valutazione in narcosi di un buon descensus uterino di II° grado’; e procedeva ad una ‘colpoisterectomia con annessiectomia bilaterale’ nonché a ‘uretrocistopessi secondo Kelly - Kennedy’ (cfr. per tali dati la cartella clinica prodotta in copia integrale dall’attrice al proprio doc. 2).
Tuttavia lo stesso 26/4/2001, a fronte di una anemia acuta post-intervento con presenza di emoperitoneo, la paziente veniva nuovamente sottoposta ad intervento -questa volta, di laparotomia- nel corso del quale si drenava l’infiltrazione sanguigna e, constatata una emorragia dal legamento infundibulopelvico di sinistra, si procedeva a clamparlo e legarlo nonché a duplicare i nodi di sutura di tutte lo bocche vascolari.
Dimessa il 3/5/2001, . . . . . lamentava la persistenza di sintomatologia dolorosa pelvica, e si sottoponeva nei mesi successivi a tutta una serie di esami (ematochimici, ecografici, T.A.C e R.M.N., cfr. docc. 3 - 12 att.) che evidenziavano un ematoma in sede pelvica -trattato con terapia antinfiammatoria- ed un laparocele di piccole dimensioni a livello del terzo inferiore della sutura ombelico-pubica.
Ancora alla data della domanda, l’attrice ha dedotto di soffrire dolori all’addome inferiore, incontinenza urinaria da prolasso vescicale e vaginale, dolori e limitazione della forza e motilità degli arti inferiori, nonché dispareunia (impossibilità ai rapporti sessuali); i quali, secondo la valutazione medico-legale del prof. . . . . . costituivano postumi -seguiti ad un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 120 e parziale al 50% di ulteriori 245- tali da invalidare in modo permanente l’efficienza psicofisica e la capacità lavorativa . . . . . in misura pari al 40% del totale (cfr. doc. 13 att.).
Tali lesioni erano addebitabili, secondo l’attrice ed il suo consulente, ai sanitari che l’avevano operata presso il presidio ospedaliero di ...
Da un lato infatti, a fronte di un consenso prestato ad una asportazione dell’utero per via addominale (laparoisterectomia), l’operazione era stata effettuata per via vaginale (colpoisterectomia) ed accompagnata ad una non consentita annessiectomia; laddove, tra l’altro, in presenza di accertata patologia annessiale la colpoisterectomia -oltre che non indicata- doveva ritenersi più rischiosa e tale da esporre la paziente a più frequenti complicanze postoperatorie.
Dall’altro, le condizioni documentate della . . . . . al momento del secondo intervento in via d’urgenza dimostravano che la complicanza emorragica non era stata diagnosticata e affrontata tempestivamente.
In ogni caso, sia il voluminoso ematoma della cupola vaginale riscontrato dopo le dimissioni che il laparocele postoperatorio costituivano complicanze addebitabili a carenze della terapia chirurgica, ed erano responsabili della sintomatologia algica e della dispareunia in atto.
Tanto premesso la . . . . . ha chiesto la condanna . . . . . a risarcirle i danni tutti -biologico temporaneo e permanente, morale, esistenziale, afferente la capacità lavorativa (in considerazione alla sua partecipazione come coadiuvante all’impresa familiare di farmacia gestita dal marito) e per spese mediche- conseguiti alle erronee terapie, che ha analiticamente quantificato in complessivi euro 345.678,41 (cfr. pag. 11 della citazione).
Con lei ha agito anche il marito . . . . . lamentando un danno morale ed esistenziale direttamente derivatogli per la lesione della serenità coniugale (con riguardo sosprattutto alla sopravvenuta impossibilità del coito) e quantificandolo in euro 82.147,00.
A tali somme, gli attori hanno chiesto che venissero aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione maturata dal giorno dell’illecito.
2) Costituendosi in giudizio, la …. ha contestato la domanda sia con riguardo all’an che al quantum debeatur.
Sotto il primo profilo, l’ente convenuto ha invocato una consulenza tecnica d’Ufficio per valutare l’operato dei sanitari che avevano avuto in cura la . . . . . anche al fine di accertare se l’attuale sintomatologia fosse o meno correlabile all’intervento.
Sotto il secondo, ha denunciato l’esosità delle richieste risarcitorie; osservando in particolare che l’attrice avrebbe dovuto fornire prova rigorosa delle ripercussioni del presunto danno sul proprio lavoro e reddito, poiché nonostante la dedotta incapacità lavorativa i redditi maturati dalla . . . . . nel 2001 apparivano considerevoli (oltre 77.000 euro complessivi, cfr. doc. 15 att.).
3) All’udienza di trattazione, il giudice istruttore ha invitato l’attrice a chiarire più concisamente quali fossero gli addebiti di colpa professionale concretamente mossi ai sanitari borgomaneresi; al che la difesa attorea ha provveduto con la memoria datata 4/1/2005, enucleandoli in cinque punti (sostanzialmente già sopra riportati al paragrafo 1, con l’aggiunta della cicatrice a livello del fondo vaginale con recesso a destra causa della dolenza alla distensione e quindi della lamentata dispareunia).
3).1 Il giudice ha quindi assegnato alle parti, su loro richiesta, dapprima i termini di cui all’art. 183 co. 5° previgente c.p.c. (sfruttati dalla sola attrice il 16 - 17/3/2005 per precisare, fra l’altro, che il danno biologico permanente patito aveva ‘intuibilmente inciso sulle possibilità (...) di continuare a svolgere la propria attività lavorativa di collaboratrice nell’impresa farmaceutica familiare nello stesso modo in cui la svolgeva prima (...), richiedendo alla stessa una notevole prestazione aggiuntiva in termini di fatica e di maggior usura fisica’), e quindi termini istruttori (nelle quali l’unica richiesta attorea di prova orale è consistita nel chiamare a testi . . . . . per confermare che avevano sostituito la . . . . . nella farmacia . . . . . tra il 24/4/2001 e l’aprile del 2002).
3).2 All’udienza del 22/9/2005, accolta l’eccezione di parte attrice in merito alla tardiva capitolazione di prova testimoniale da parte della … solo nel termine concesso per la prova contraria, il giudice istruttore ha ammesso un ulteriore documento attestante l’intervenuta cessione (nel settembre del 2005) della farmacia da parte di . . . . . e respinto la prova testimoniale offerta dall’attrice.
Ha invece disposto consulenza tecnica medico-legale; deferendo all’udienza del 30/11/2005 al prof. . . . . . (ginecologo) ed al dr. . . . . . (medico legale) del . . . . . dell’Università di . . . . . il seguente questito:
‘Dicano i consulenti tecnici (...)
a) quale fosse la patologia dalla quale era affetta . . . . . allorché fu ricoverata presso la Divisione Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero di . . . . .
b) ripercorso ed accertato l’iter diagnostico e terapeutico cui la . . . . . sottoposta (con particolare riguardo al duplice intervento chirurgico subìto il 26.4.2001), precisino se il comportamento dei medici curanti ed operanti possa ritenersi nel caso specifico conforme alle regole della migliore arte medico-chirurgica, ed in specie:
- se comportasse la risoluzione di questioni tecniche di speciale difficoltà
- se la necessità del secondo intervento sia riconducibile a neglicenze, imprudenze o difetti di perizia dovuta verificatisi in occasione del primo,
- ed in generale se siano fondate, pure in relazione al secondo intervento ed alle sue conseguenze, le censure di cui alla memoria attorea del 4.1.2005, anche con riguardo al contenuto del consenso rilasciato dal . . . . . ed alla sua conformità all’intervento concretamente praticatole;
c) in caso di risposta anche solo parzialmente positiva ai quesiti che precedono, valutino -secondo le più ricevute tabelle medico legali- quale sia il danno biologico permanente (nonché l’inabilità anche temporanea ed anche parziale ad attendere alle ordinarie occupazioni lavorative e non) che siano eventualmente derivati alla . . . . . dagli errori diagnostici e terapeutici accertati, dedicando un capo specifico alla verifica della dedotta impossibilità dell’attrice di avere rapporti sessuali;
d) riferiscano in ogni caso ogni elemento utile alla soluzione della controversia (anche con riguardo alla quantificazione delle spese sostenute e di quelle eventualmente da sostenersi in futuro)’.
Detti esperti, che avevano ricevuto termine sino al 21/4/2006 per far avere al giudice la relazione scritta di consulenza, l’hanno depositata solo il 19/10/2006 (del che il giudice istruttore ha tenuto espressamente conto nel decreto di liquidazione dei compensi emesso il 25/10/2006).
Depositate dalla sola attrice in data 20/11/2006 osservazioni critiche alle conclusioni dei consulenti dell’ufficio, questi hanno fatto avere il successivo 28/2/2007 una integrazione di chiarimento e replica.
All’udienza dell’8/3/2007, infine, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe; e la causa, depositate le difese conclusionali, è pervenuta il 28/5/2007 al giudice istruttore in funzione di giudice unico per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Le domande attoree, nei limiti che si vanno a esplicitare, sono fondate.
4).1 Appare infatti assorbente la circostanza, incontestata ed incontestabile, che il consenso al trattamento chirurgico sia stato rilasciato dalla . . . . . -in conformità del resto a quanto risultava dalla lettera di ricovero del dr. . . . . . in data 22/2/2001- esclusivamente per un intervento di laparoisterectomia totale (cfr. supra al par. 1).
Nel documento di consenso sottoscritto dall’attrice il giorno prima dell’intervento, non fu invece previsto ed autorizzato neppure in via eventuale che l’asportazione dell’utero potesse avvenire -come pure tecnicamente possibile- per via vaginale; e neppure si considerò, a parte l’accertamento di alcune possibili complicanze (senza peraltro alcun accenno ad altre pure possibili e relativamente ricorrenti dopo interventi del genere, quali ematomi laparocele e dispareunia), la possibilità di procedere alla rimozione degli annessi.
Con tutto ciò alla . . . . ., giunta in ospedale con una diagnosi di uretrocistoisterocele di 2° grado (id est un prolasso -discesa- dell’utero uretra e vescica erniatisi nella vagina a causa di difetti del pavimento pelvico) e polimetrorragia e fibromatosi uterina (cfr. pagg. 10 - 12 della relazione di consulenza del 4/10/2006), fu invece praticata dagli operanti -come esaurientemente accertato e spiegato dagli ausiliari del giudice prof. . . . . . e dr. . . . . .- l’asportazione per via vaginale (colpoisterectomia) non solo dell’utero, ma anche delle ovaie e delle tube, nonché eseguita una riduzione del prolasso uretrovescicale mediante plastica vaginale con colpotomia riduttiva associata a uretrocistopessi (cfr. pag. 13 ibidem).
A fronte di ciò, …. convenuta non ha neppure dedotto di aver comunque sottoposto alla paziente -per il tramite del primario della Divisione di ostetricia e ginecologia ovvero dell’operante- l’eventualità che una volta indotta la narcosi potesse essere preso in considerazione il diverso iter chirurgico poi seguito; ovvero che si rendesse necessaria anche l’annessiectomia nonché la plastica vaginale con uretrocistopessi.
Essa infatti, che più in generale ha creduto di poter demandare ogni difesa all’indagine peritale disposta d’ufficio, si è limitata sul punto a dedurre tardivamente una prova orale nel secondo dei termini assegnati in istruttoria ai sensi del previgente art. 184 c.p.c. (offerta di prova nella quale non ha infatti insisitito nelle definitive conclusioni); addirittura confondendo l’informativa che qui rileva (inviata dalla Direzione medica del nosocomio di . . . . . ai consulenti del giudice il 23/6/2006) con quella espressamente ed esclusivamente riferita all’anestesiologia (che ovviamente nulla ha a che vedere con le lesioni lamentate in causa dall’attrice; cfr. pag. 1 della memoria 17/6/2005 di parte convenuta).
A fronte di ciò, le ragioni che i consulenti del Tribunale hanno ritenuto di dover rappresentare in ordine da un lato alla astratta preferibilità alla isterectomia laparoassistita della colpoisterectomia (la quale presenterebbe ‘vantaggi in termini di rischio perioperatorio minore rispetto a quella addominale con una più rapida convalescenza’, cfr. pag. 13 della relazione 4/10/2006), e dall’altro alla opportunità di procedere nella medesima sede chirurgica anche alla asportazione degli annessi (per l’accertata presenza -a seguito dell’esame ecografico transvaginale effettuato il 24/4/2001- di ‘alterazioni consistenti in formazioni cistiche di natura patologica sicuramente meritevoli di ulteriori approfondimenti’, cfr. pag. 12 ibidem), non valgono ad eludere i seguenti ed incontrovertibili dati di fatto:
- a tali diversi ed ulteriori inteventi la ... non aveva prestato consenso alcuno (e sul punto i consulenti dell’ufficio hanno confermato che ‘benché necessari e congrui alle patologie presentate (...) questi interventi e le loro possibili sequele non sono menzionati nel consenso informato’, cfr. pag. 15 della relazione del 4/10/2006);
- non si trattò di interventi prodromici o complementari di carattere assolutamente necessario il consenso ai quali potesse presumersi ricompreso (secondo l’insegnamento di Cass. n. 20832 del 26/09/2006, peraltro riferito a situazioni di almeno relativa urgenza) in quello specificamente prestato (tanto è vero, come sottolineato dalla stessa difesa della convenuta, che alla . . . . . fu richiesta una espressa e distinta manifestazione di consenso per i trattamenti anestesiologici, pur sicuramente e necessariamente strumentali all’intervento);
- neppure (circostanza questa che si prende solo per scrupolo in esame, non essendo stata neanche dedotta dalla difesa della ….) si trattò di interventi che fu necessario eseguire in via di urgenza per l’esistenza di un pericolo attuale di danno grave alla salute della . . . . . e quindi in forza di uno stato di necessità - e di converso, di un consenso- presunto o putativo (fattispecie per la quale v.si Cass. n. 12621 sel 15/11/1999);
- infine ed in generale, sia l'intervento programmato che quelli concretamente eseguiti non comportavano la risoluzione di problemi diagnostici né comunque tecnici di particolare difficoltà, trattandosi di ‘operazione programmata in un ambiente specializzato’ (cfr. pag. 13 della relazione 4/10/2006).
4).2 Per le ragioni testè esaminate, ed in via assorbente rispetto ad ogni altro possibile (e dedotto) profilo di negligenza o imperizia nell’esecuzione della prestazione resa alla paziente, ritiene il Tribunale che … sia responsabile ex contractu dei pregiudizi che dal duplice intervento sono conseguiti alla salute di . . . . .
Secondo infatti un principio ricevuto in subiecta materia, al quale questo Tribunale aderisce, nel contratto di prestazione l’opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente che si realizza col ricovero nella struttura sanitaria anche pubblica, il professionista, anche quando l’oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla naturale portata ed estensione dell’intervento che andrà concretamente a realizzare, nonché sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili.
Ciò perché, oltre al primario dovere di prestare la propria opera con la specifica diligenza professionale richiedibile al professionista di normale preparazione tecnica, il ‘programma obbligatorio’ è altresì integrato ai sensi degli artt. 1374 e 1375 cod. civ. dal dovere di comportarsi secondo buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto.
Inoltre poiché la prestazione chirurgica va necessariamente ad invadere e incidere -a fini di cura- l’integrità fisica del paziente, tale informativa è condizione indispensabile per la validità del consenso al trattamento: consenso che per esser tale dev’esser pienamente consapevole, e senza il quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’art. 32 co. 2° quanto dall’art. 13 della Carta costituzionale, nonché dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità).
Pertanto la responsabilità dei sanitari operanti e dell’ente di appartenenza per violazione dell’obbligo del consenso informato si realizza per il fatto stesso dell’omessa di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto, e quindi a maggior ragione per l’esecuzione di terapie chirurgiche diverse o ulteriori rispetto a quelle per le quali l’informativa sia stata fornita ed il consenso prestato: ogni qual volta si verifichi, in connessione causale con il trattamento non autorizzato, un aggravamento delle condizioni di salute di partenza del paziente.
Ciò comporta - ed è il punto rilevante in causa - che ai fini dell’accertamento delle responsabilità per inadempimento dell’obbligo informativo de quo è del tutto indifferente se il trattamento esulante dal consenso sia stato tecnicamente eseguito in modo corretto.
La correttezza tecnica dell’intervento rileva infatti sotto un profilo diverso e distinto da quello in esame, poiché attiene a quel segmento del programma obbligatorio direttamente riconducibile -sia pur nel quadro unitario del “rapporto” contrattuale instauratosi col ricovero- alla attività del sanitario (e di riflesso alla struttura ospedaliera per cui egli agisce) di esecuzione della terapia chirurgica.
Essa non assume quindi alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato e non reagisce sotto tale profilo sulla configurabilità della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto: le quali sussistono ex se per la sola ed assorbente ragione che il deficit di informazione non ha posto il paziente in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue possibili implicazioni.
Sul piano del danno-conseguenza, viene allora in considerazione il mero peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente conseguito all’intervento non assentito, rimanendo del tutto indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta.
Sotto tale ulteriore profilo, poiché comunque ad esser oggetto di risarcimento non è di per sé l’inadempimento da mancato consenso informato ma appunto ex art. 1223 cod. civ. il danno conseguenziale, una volta che sia accertata -come nella specie- la violazione del dovere di raccogliere il consenso informato del paziente il giudizio si sposta sulla sussistenza di un rapporto causale immediato e diretto -sia pur valutato alla stregua di leggi necessariamente probabilistiche ed alle possibili ed alternative serie causali- tra l’aggravamento delle condizioni del paziente o l’insorgenza di nuove patologie e l’intervento sanitario: senza il quale non può darsi luogo ad alcun risarcimento del danno (così, da ultimo, Cass. n. 5444 del 14/3/2006; e Cass. 14638 del 30/7/2004).
Il travaso di tali principi nel caso in esame esclude pertanto la rilevanza in concreto -che invece ha molto affaticato i consulenti dell’Ufficio (i quali del resto hanno risposto sul punto ad un preciso quesito del giudice istruttore) e quello di parte attrice- della conformità alla buona arte medica del primo e principale intervento praticato alla . . . . . il 26/4/2001, ovvero di quello resosi necessario -tra l’altro in via di urgenza- alcune ore dopo, a fronte della riscontrata anemia ed ipotensione della paziente; poiché dinanzi alla prova (documentale e tecnica) che la terapia chirurgica concretamente somministrata all’attrice fu altra e diversa rispetto a quella quale ella era stata informata ed alla quale aveva prestato consenso, …. sanitaria convenuta dovrà perciò solo rispondere di ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che eziologicamente ne scaturì nella sfera biologica (ma anche morale ed esistenziale) della . . . . .
4).3 E sotto il profilo del nesso di casualità adeguata tra l’intervento non consentito (e perciò contrattualmente illecito) e le conseguenze lesive derivatane, pare al Tribunale che i propri consulenti abbiano fornito risposta ampia ed esauriente.
Essi infatti, con considerazioni logiche e sempre scientificamente motivate che paiono esenti da critica, hanno riconosciuto ed affermato:
- che la ‘emorragia vasale dal legamento infundibolopelvico di sinistra può essere messa in rapporto di causalità con l’intervento chirurgico di colpoisteroannessiectomia effettuato la mattina del 26/4/2001’, atteso oltretutto che ‘la legatura dei legamenti infundibolopelvici, dalla cui lesione vasale originò la perdita ematica che comportò la necessità di un secondo intervento chirurgico, rappresenta una fase esclusiva dell’asportazione degli annessi’ (cfr. pag. 14 e 15 della relazione del 4/10/2006);
- che ‘la sintomatologia algica pelvica attualmente lamentata dalla signora . . . . . rientra nei possibili esiti di complicanze note e accadute rispetto agli interventi cui fu sottoposta il 26.04’ del 2001 (cfr. loc. ult. cit.);
- che ‘l’asportazione degli annessi, la relativa complicanza e la plastica vaginale possono essere posti in nesso di causalità/concausalità con la dispareunia e le algie pelviche di verosimile natura aderenziale seguite al riassorbimento dell’ematoma’, poiché ‘per sede ed entità, l’organizzazione dell’ematoma pelvico e gli esiti della plastica vaginale (con colpotomia riduttiva) appaiono senza dubbio alcuni fattori idonei con maggiore probabilità a determinare una sintomatologia algico-disfunzionale come quella lamentata dalla donna incidendo negativamente sull’atto sessuale’ (cfr. pag. 16 ibidem);
- che anche il laparocele (vale a dire l’ ‘ernia post-operatoria nella quale si ha la comparsa sotto la pelle di visceri di norma contenuti nella cavità addominale’) risultato all’esame obiettivo cui la ...... è stata sottoposta dai consulenti (cfr. pag. 9 della relazione in esame), sia o meno la conseguenza di errori in fase di suturazione, rappresenta una complicanza della laparotomia cui la . . . . . dovette essere sottoposta la sera del 26/4/2001 (secondo intervento), essendo comparso in corrispondenza del terzo inferiore della cicatrice della ferita chirurgica lineare ombelico-pubica che ne esitò (cfr. pagg. 9 e 16 ibidem);
- che invece delle patologie e sintomatologie dalle quali la . . . . . è attualmente affetta non sono riconducibili con la dovuta certezza all’intervento di causa la ‘sintomatologia neurologica lamentata all’arto inferiore destro’, anche perché ‘localizzata eterolateralmente rispetto alla primaria sede di emorragia e non (...) chiarita neppure dagli esami specialistici’ (valutazione quest’ultima contenuta nella pagina 16 della relazione del 4/10/2006, e significativamente non oggetto di specifica contestazione nella memoria di osservazioni depositata dagli attori il 20/11/2006 unitamente alle osservazioni tecniche del loro consulente prof. . . . . ., nonché
- la saltuaria incontinenza urinaria, poiché (come i consulenti hanno ben evidenziato nella loro risposta del 27/2/2007 alle osservazioni della difesa attorea) disturbi minzionali ‘erano preesistenti all’intervento chirurgico (,) come registrato dall’esame urodinamico preoperatorio’, e ‘nelle visite specialistiche del novembre e dicembre 2001 non sono riferiti disturbi vescicali che la Signora attualmente lamenta in modo saltuario ma che non appaiono casualmente riferibili alle complicanze dell’intervento’ (cfr. la 4^ pagina della relazione integrativa citata).
5) Questi gli eventi lesivi dei quali i sanitari operanti -per tutte le ragioni esposte al precedente paragrafo- debbono ritenersi responsabili, corre ora l’obbligo di valutare le loro conseguenze dannose e di procedere ad una loro equa liquidazione in conformità ai parametri adottati dal Tribunale di Novara; principiando dal danno biologico permanente e temporaneo risentito dalla . . . sul quale sono emerse discrepanze fra i consulenti dell’Ufficio e la difesa -anche tecnica- degli attori.
In proposito va però subito detto che . . . . ., al momento dell’intervento, soggetto in età perimenopausale (51 anni) effetto da patologie di entrambi gli annessi e da disturbi minzionali da prolasso uterino, vescicale e uretale: per i quali, non per nulla, aveva prestato consenso ad un intervento chirurgico di laparoisterectomia.
La valutazione del danno biologico non può quindi essere effettuata -com’invece ha fatto la difesa attorea- sulla scorta di valutazioni medico-legali e tabellari astratte relative a soggetti normosani, quasi che le lesioni ed i postumi di causa abbiano interessato un soggetto scevro da precedenti e gravi affezioni morbose; ma va piuttosto e più correttamente individuata nel differenziale tra le condizioni fisiche successive all’intervento (nella misura in cui il loro peggioramento sia casualmente riconducibile ad esso) e quelle preintervento, considerando altresì quelle che si sarebbero comunque date laddove fosse stata eseguita la prevista laparoisterectomia.
5).1 Quanto all’inedoneità temporanea dell’attrice ad attendere alle normali occupazioni, appare quindi corretta la stima che ne hanno fornito i consulenti del Tribunale, laddove la hanno identificata -in risposta alle critiche della difesa attorea- nella ‘temporanea in eccesso rispetto ad un comune intervento di isterectomia laparotomica’.
Condivisibile appare quindi la valutazione differenziale di 4 giorni di inabilità assoluta ad attendere alle proprie occupazioni, nonché parziale di mesi sei (dei quali 2 al 75%, due al 50 e gli ultimi due al 25%) necessari e sufficienti alla stabilizzazione/cronicizzazione dei postumi.
Adottando il condivisibile criterio quantitativo proposto sul punto dalla difesa attorea (cfr. da ultimo la pag. 35 della comparsa conclusionale) tale voce danno va stimata -ai valori della moneta alla data della presente decisione (già quindi ricompresa la richiesta rivalutazione ed ogni ulteriore componente)- in euro 52 pro die per ciascun giorno di inabilità temporanea totale, da decurtarsi in proporzione per la parziale.
Esso va pertanto liquidato in complessivi ed omnicomprensivi euro 4.888,00 (208 + 2340 + 1560 + 780).
5).2 Quanto invece al danno biologico permanente, la sua principale voce -ad avviso del Tribunale così come dei suoi consulenti- è quella della sindrome dolorosa vaginale che la . . . . . lamenta all’atto sessuale.
Tale danno, anche a trascurare la circostanza che la dispareunia è complicanza prevista anche in caso di laparoisterectomia, va considerato però alla luce del fatto che la colpotomia riduttiva rilevata sulla . . . . . ha sì diminuito la lunghezza della sua vagina ma -come riferito dai consulenti- conservando la sensibilità clitoridea e ‘non in misura tale da rendere impossibile il coito (,) che appare difficoltoso più che altro in ragione della sintomatologia algica soggettiva’ (cfr. la 3^ pagina dell’integrazione peritale del 27/2/2007).
Considerata pertanto l’età perimenopausale della . . . . . (nonché, deve aggiungersi, l’assenza di prova alcuna -per ragioni che pur si comprendono- in ordine alla frequenza dell’attività sessuale dell’attrice al momento dell’intervento), l’incidenza di tale postumo sulla complessiva integrità psicofisica di . . . . . non può stimarsi superiore al 7%.
Quanto all’asportazione degli annessi, ed in particolare delle tube e delle ovaie, i consulenti hanno correttamente evidenziato -oltre all’età della . . . . . tale da escludere ulteriori gravidanze- che esse avrebbero in ogni caso richiesto un (successivo) intervento chirurgico, ‘come dimostrato dall’esame istologico che mostrò la presenza di una neoplasia potenzialmente maligna all’ovaio destro e di una salpingite cronica sinistra con idrosalpinge e di una cisti sierosa all’ovaio sinistro’ (cfr. la 4^ pagina).
La lesione così arrecata dai sanitari operanti non può quindi essere stimata oltre il 2% di danno permanente indicato dai consulenti stessi.
Il laparocele poi, in assenza di distubi viscerali ed attesa la facile riducibilità chirurgica, può esser stimato intorno al 4 - 6%.
Ciò premesso, poiché la complessiva e cronicizzata riduzione della piena efficienza fisica va comunque valutata complessivamente, ritiene il Tribunale che il danno biologico permanente patito dalla . . . . . in conseguenza dell’operato -informativamente scorretto- dei sanitari …., vada fissato in una percentuale di sintesi pari al 15% del totale.
Tale voce di danno, stimato in euro 2.314,00 (secondo i criteri usualmente adottati da questo ed altri Tribunali del nord-ovest) il punto percentuale e considerato un adeguato coefficiente di riduzione in considerazione dell’età della . . . . . al momento del fatto (0.745), può pertanto esser liquidato in euro 25.869,00 ai valori attuali della moneta (1.724,6 x 15).
5).3 Il danno morale è sicuramente risarcibile a . . . . . la quale si è risvegliata dall’intervento subìto la mattina del 26/4/2001 scoprendo che le era stato praticato un intervento diverso e più invasivo rispetto a quello propostole, si è ritrovata poche ore dopo di nuovo sotto i ferri in un grave stato di ipotensione da emorragia, ed ha patito nei mesi successivi sino alla data della visita peritale i danni -temporanei prima ed ora permanenti- sopra evidenziati.
Sussistono inoltre i presupposti previsti per la sua risarcibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 co. 2° cod. pen. e 2059 cod. civ., dal momento che le lesioni causate alla ..... con l’intervento da lei non consentito hanno astrattamente integrato tutti gli elementi anche soggettivi del delitto preveduto e punito dall’art. 590 c.p.
Contrariamente però alla valutazione formalisticamente atomistica che di tale voce di danno ha proposto la difesa attorea, quasi che l’afflizione lo spavento la rabbia il dolore patiti per una causa del genere possano frazionarsi in rerum natura in tre diverse parti (in corrispondenza, fra l’altro, di suddivisioni medico-legali del danno c.d. biologico), la sua stima va effettuata una volta sola e per l’intero; agganciandola sotto il profilo liquidativo all’entità pecuniaria del danno biologico sopra stimato (pari complessivamente ad euro 30.757,00).
Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che in considerazione del fatto che la . . . . . avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad un intervento invasivo nelle zone più delicate del suo corpo, con complicanze non prevedibili ma certo probabili, esso può esser stimato nel complessivo importo di euro 12.303,00 ai valori della moneta alla data della presente sentenza.
5).4 Il danno esistenziale, attinente alla compromissione della qualità di vita -soprattutto sotto il profilo relazionale- conseguita ai pregiudizi fisici derivati dall’intervento non autorizzato, è di assai difficile valutazione nella fattispecie; posto che la . . . . . non ha minimamente offerto di provare quale fosse la qualità della propria vita precedente all’intervento e quale ne sia stato il dedotto peggioramento, specie in un caso in cui è pacifico che essa patisse già prima di gravi disturbi ginecologici.
In ultima analisi, il danno c.d. esistenziale ulteriore e diverso rispetto a quello -già di carattere non patrimoniale- di natura ‘morale’, si riduce in ultima analisi alla compromissione dell’attività sessuale; compromissione peraltro che non solo -come evidenziato dai consulenti del Tribunale- non ha toccato l’estremo dell’impossibilità del coito (e non pare inutile evidenziare come la sessualità umana non si esprima esclusivamente nell’amplesso), ma che è stata apoditticamente affermata senza possibilità alcuna di verificare (in difetto, ancora una volta, di prova) qualità e frequenza dell’attività sessuale pregressa.
La stessa attuale sussistenza al momento dell’intervento di una qualche perdurante attività sessuale, può anzi solo presumersi in virtù del rapporto coniugale in essere con . . . . .
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, tale voce di danno non può essere risarcita che simbolicamente, riconoscendo alla . . . . . una somma omnicomprensiva non superiore ad euro 10.000,00.
5).5 Nulla può essere invece riconosciuto a . . . . . per la presunta diminuzione della sua attività lavorativa specifica di coadiuvante nella farmacia del marito, e per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto perché i consulenti del Tribunale, anche a fronte della contestazione sul punto della difesa attorea, hanno ribadito non essere ‘individuabile un’apprezzabile incidenza degli esiti descritti e riferibili all’intervento chirurgico del 26.04.01 (annessiectomia, disturbi sessuali, laparocele) sulle ordinarie occupazioni lavorative dell’attrice’.
In secondo luogo, perché ancora una volta . . . . . nulla ha dimostrato sul punto: né una diminuzione reddituale successiva al 2001 (non avendo versato in atti le proprie dichiarazioni dei redditi successive all’UNICO 2002), né che la sua temporanea sostituzione nella farmacia . . . . . ad opera di parenti del marito (le) abbia comportato esbordi patrimoniali, e neppure che le sue condizioni post-intervento -tanto più in presenza di documentati disturbi preesistenti- abbiano comportato una maggior usura nello svolgimento delle sue mansioni, le cui effettive caratteristiche anche in termini di orario ed impegno non s’è peraltro neanche carata di allegare.
A fronte di tale totale carenza di prova sul punto, tale capo di domanda va pertanto rigettato tout court.
5).6 Va invece rimborsato all’attrice il danno emergente costituito dalla somma di euro 3.062,46 che essa ha speso per le cure mediche sostenute dopo l’intervento per cui è causa: spese che i consulenti dell’Ufficio hanno giudicato ‘congrue al quadro patologico descritto’ (cfr. pag. 17 della relazione di consulenza del 4/10/2006).
Per rendere tale valore omogeneo agli altri sin qui liquidati -già omnicomprensivi ed al valore attuale della moneta-, esso va attualizzato alla data odierna sulla base degli indici della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati calcolati dell’ISTAT (ultimo disponibile aprile 2007), con decorrenza dalla data della richiesta stragiudiziale (novembre 2003, cfr. doc. 16 att.).
L’ente convenuto dovrà perciò risarcire a tale titolo la somma di complessivi euro 3.250,00.
Conclusivamente, la … n. . . . . . convenuta dovrà risarcire a . . . . . la somma complessiva ed omnicomprensiva di euro 56.310,00; oltre, trattandosi all’esito della presente decisione di credito pecuniario liquido ed esigibile e quindi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 co. 1° e 1284 cod. civ., agli interessi al tasso di legge dalla data della sentenza sino all’effettivo pagamento.
6) Sicuramente fondata, ma altrettanto certamente secondaria, risulta essere la posizione di . . . . .
Egli ha infatti chiesto il risarcimento del danno morale patito per riflesso dall’aver condiviso le vicissitudini e sofferenze della moglie coattrice; nonché il danno patito in proprio per la compromissione dell’attività sessuale coniugale conseguita all’illecito di causa.
Sotto tale ultimo e più rilevante profilo, tuttavia, non possono che essere qui integralmente ritrascritte le medesime considerazioni effettuate per . . . . . al paragrafo 5).4.
Ritiene pertanto il Tribunale che, rispettati i criteri proporzionali che la stessa difesa attorea -correttamente mostrando di ritenere sensibilmente inferiore il danno non patrimoniale del . . . . . rispetto a quello patito dalla moglie- ha allegato nella propria richiesta finale di liquidazione (cfr. la già citata pag. 35 della comparsa conclusionale), all’attore vada riconosciuta la minore ed omnicomprensiva somma di euro 16.000,00, oltre agli interessi legali di pieno diritto dalla data della presente decisione all’affettivo saldo.
7) Se le spese seguono in linea di principio la soccombenza della … convenuta, esse vanno - rispetto all’ingente richiesta degli attori- decurtate in proporzione all’effettivo esito dell’azione risarcitoria proposta: che ha visto ridimensionare le richieste attoree da circa 428.000 a circa 72.300 euro complessivi.
7).1 Lo scaglione da considerare sia per i diritti procuratori che per gli onorari di avvocato è pertanto quello da 51.000 a 103.300 euro dell’attuale tariffa forense in materia civile.
…. convenuta dovrà pertanto rifondere a . . . . . le spese processuali nella misura di complessivi euro 13.970,89, di cui euro 2.530,54 per le spese in senso stretto (già comprensive del rimborso delle spese generali ex art. 14 della Tariffa forense -euro 1.430,04- e non imponibili per euro 692,00), euro 3.440,35 per diritti di procuratore ed euro 8.000,00 per onorari; oltre alla rivalsa del contributo previdenziale al 2% su euro 13.278,89 ed all’I.v.a. all’aliquota di legge sull’imponibile complessivo.
7).2 L’esito della consulenza tecnica officiosamente disposta è stato nel complesso (più) sfavorevole per la convenuta; ma ha altresì smentito alcune delle tesi tecniche degli attori, e ridimensionato il danno biologico allegato alla . . . . .
Il compenso e le spese liquidati ai due consulenti dell’Ufficio, debbono quindi esser posti a definitivo -e solidale- carico di entrambe le parti processuali (intesi ovviamente la . . . . . il . . . . . come parte unica) nella misura di due terzi a carico della … e di un terzo a carico degli attori; con il correlativo diritto di questi ultimi a ripetere dalla convenuta quanto provvisoriamente versato in più nel corso dell’istruttoria a tale titolo.
P.Q.M.
Il tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da . . . . . nei confronti de . . . . . . del . . . . . con citazione notificata in data 16/4/2004, così provvede:
1) dichiara la responsabilità de . . . . . . del . . . . . per le lesioni personali cagionate a . . . . . con gli interventi chirurgici praticatile il 26/4/2001 presso il presidio ospedaliero di . . . . . essendosi trattato di interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali l’attrice aveva prestato in data 26/4/2001 il proprio consenso;
2) condanna per l’effetto ….. . . . . . del . . . . . a risarcire i danni tutti così arrecatile, e pertanto a pagare a . . . . . la somma omnicomprensiva di euro 56.310,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al tasso di legge dalla data della presente sentenza all’effettivo pagamento;
3) condanna inoltre ….. convenuta a risarcire all’attore i danni non patrimoniali arrecatigli, e pertanto a pagare ad . . . . . la somma omnicomprensiva di euro 16.000,00 ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al tasso di legge dalla data della presente sentenza all’effettivo pagamento;
4) rigetta del resto le domande attoree, ivi compresa quella svolta da . . . . . per il risarcimento del danno alla propria attività lavorativa;
5) condanna …. . . . . . del . . . . . a rifondere a . . . . . ed . . . . . le spese del processo, che liquida in complessivi euro 13.971,89 oltre al C.p.a. ed all’I.v.a. alle rispettive aliquote di legge su diritti onorari e spese imponibili come indicati in motivazione;
6) pone infine a definitivo carico solidale de .. convenuta e degli attori il compenso e le spese liquidati ai consulenti tecnici dell’Ufficio, nella misura dei due terzi a carico della prima e di un terzo a carico dei secondi.
Così deciso in Novara, il 1° giugno 2007
IL GIUDICE
Dr. GUIDO VERCELLI
Dr. GUIDO VERCELLI
[05/12/2007]









