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Responsabilità penale per incidente stradale determinato da buche sulla strada

Responsabilità penale per incidente stradale determinato da buche sulla strada

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267

 

Il tema concernente i doveri riconducibili e riconnessi con l’assunzione di una posizione di garanzia, nonché l’individuazione delle fonti e delle componenti essenziali che permettono di ascrivere tale condizione ad uno o più soggetti, in relazione ad un evento illecito e dannoso (l’omicidio colposo), viene affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6267 dello scorso 8 febbraio.

Nella fattispecie, come il lettore avrà agevole occasione di desumere dalla lettura della premessa in fatto del provvedimento del giudice di legittimità, si verteva in ambito di reato colposo omissivo improprio o, per meglio dire, di reato commissivo mediante omissione1.

La condotta omessa, eziologicamente rilevante rispetto all’evento-morte verificatosi, [ed attribuita all’imputato-ricorrente], infatti, consiste nell’inadempimento di questi (nella qualità di imprenditore privato) rispetto ad un obbligo assunto contrattualmente con il comune di Roma; tale comportamento, quindi, rientra nella categoria delle omissioni.

Appare, pertanto, fondamentale notare, preliminarmente a qualsiasi altra valutazione, che essenziale è l’individuazione del tipo di rapporto che venga ad intercorrere fra omissione ipotizzata (e posta a carico al soggetto inquisito) ed evento accertato.

E’ indubbio che l’evento naturalistico rilevante è quello considerato hic et nunc (nella fattispecie la morte del motociclista a seguito di caduta determinata da una buca stradale).

Da tale precisazione si può, ovviamente, ricavare il principio generale secondo il quale il nesso causale sussiste allorchè l’intervento doveroso omesso (tale in forza della posizione di garanzia del singolo, che vedremo infra) avrebbe evitato la verificazione dell’evento che effettivamente e sostanzialmente è accaduto.

A completamento di questa impostazione, si deve ricordare anche l’osservazione che l’omissione di un comportamento dovuto, possa assumere valenza anche in quei casi in cui l’(omesso) agire avrebbe limitato l’intensità delle conseguenze lesive, riducendole sensibilmente, od avrebbe posticipato in maniera temporalmente significativa l’evento occorso (Cfr. Sez. VI 11 luglio 2002, n. 953; in Cass. Pen. 2003, n. 3383).

Ergo, primi caposaldi ermeneutici che si ricavano dalle considerazioni che precedono sono quelli della verificazione e prova della reale sussistenza, nella fattispecie:

1.      di un concreto rapporto fra l’omissione (diretta od indiretta) e l’evento che si è verificato, si che si possa affermare che quest’ultimo è naturalisticamente e direttamente consequenziale alla prima;

2.      dell’inesistenza ed assenza di elementi che risultino efficacemente interruttivi la sequela finalistica, la quale culmina nell’evento dannoso ed illecito.

Si tratta di ulteriori fatti o condotte che si pongano – ai sensi dell’art. 41 c.p. – quali cause efficienti di per sé sole idonee a provocare l’evento in parola, escludendo, quindi, in piena e totale indipendenza ed autonomia, quella che avrebbe potuto essere la fonte originale dello stesso.

Giunti a questo punto, però, è necessario pervenire all’individuazione della persona fisica (od anche giuridica) alla quale si debba ascrivere l’obbligo giuridico di impedire l’evento – a mente del co. 2° dell’art. 40 c.p. –.

Tale ricerca può apparire, talvolta, piuttosto agevole ed elementare, in quanto spesso è facile individuare con precisione il contenuto reale dell’obbligo che non è stato adempiuto e che è condotta prodromica al fatto (si pensi, per tutti, all’esempio del casellante che non abbassi le sbarre del passaggio a livello prima del passaggio del treno e permetta, così, l’attraversamento della strada ferrata ad un’autovettura che venga investita dal convoglio).

Consequenzialmente, in simile lineare ipotesi, è altrettanto semplice individuare il soggetto destinatario di quel dovere giuridico omesso, che ha portato alla causazione dell’evento.

Talora, invece, tale scrutinio non appare, ictu oculi, semplice, perché possono emergere, all’apparenza, plurime forme di responsabilità, derivanti da un sovrapporsi di molteplici competenze delegate, in relazione ad un preciso compito, oppure da una pluralità di interventi sinergici che, all’apparenza, possono sembrare incidenti sulla sequela casuale.

In relazione a situazioni di questo tipo, che, quindi, possono non permettere, illico et immediate, il riconoscimento del soggetto al quale vada ascritta la genetica ed eziologica responsabilità nella causazione dell’evento dannoso, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “posizione di garanzia”.

La genesi di questo indirizzo esplicativo deriva dalla necessità di colmare una lacuna che pare affliggere l’art. 40 co. 2° c.p..

Mentre, infatti, il testo del 1° co. di detto articolo sancisce il principio generale di imputazione “causale”, che è direttamente applicabile a tutte le fattispecie, sia a forma libera, che a forma vincolata, il capoverso disciplina, in particolare, le figure costruite in maniera generica (non a caso viene utilizzato il verbo “cagionare”) le quali – si afferma - reputano non decisive le esatte modalità di realizzazione del fatto.

In dottrina (Bettiol, Pettoello Mantovani, Diritto penale, 12a ed., Padova, 1986, 319) si è affermato che l’art. 40/2° c.p. si informi ad una formula di Von Liszt , in base alla quale si suggerirebbe di riconoscere come "giuridici" i soli doveri derivanti dalle fonti di produzione formalmente riconosciute dall'ordinamento.

Una simile rilevante circoscrizione dello spettro applicativo della norma ha, dunque, legittimato necessariamente la spinta ad elaborare una soluzione soddisfacente che si è tradotta nella dottrina delle posizioni di garanzia.

Nel diritto tedesco essa trova un preciso fondamento testuale, mentre nel sistema italiano detto concetto viene desunto mediante un'operazione ermeneutica, posta a mezza via fra l’interpretazione estensiva e l’applicazione analogica della locuzione "obbligo giuridico".

Tale elaborazione, dunque, si pone quale espressione di collegamento “dell'imputazione dell'evento all'effettività della garanzia prestata in ragione di situazioni di convivenza, di pregressa creazione di rischio, di obbligazioni derivanti da negozi giuridici viziati o la cui efficacia sia cronologicamente esaurita, di volontaria presa in carico della tutela di beni giuridici, sotto il duplice profilo della protezione immediata e del controllo delle fonti di rischio2 (Cfr. Padovani).

Non a caso sul piano giurisprudenziale si è affermato che “Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento” [Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 27-02-2004, n. 24030 (rv. 228360), CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2005, 373].

Venendo alla fattispecie in parola, si deve notare, infatti, che operazione interpretativa prioritaria è stata quella di circoscrivere ed evidenziare quale fosse (se vi fosse) l’obbligo giuridico, da porre a monte dell’incidente stradale mortale verificatosi, apparentemente senza interventi diretti di terzi nei confronti della vittima.

Or bene, procedendo in questa corretta ermeneusi, i giudici, sia di merito che di legittimità, – anche alla luce della ricostruzione in fatto del tragico sinistro, che ha dimostrato come esso fosse avvenuto a causa di alcune buche profonde ed insidiose, che avevano fatto perdeva il controllo del motorino alla parte offesa, la quale rovinava a terra, riportando lesioni gravissime a causa delle quali decedeva poco dopo il sinistro – hanno focalizzato esattamente l’obbligo in questione.

Sul piano generale, tale dovere si sostanzia nell’impedire che sulla sede stradale si creino insidie che possano compromettere la regolare circolazione stradale e si verifichino situazioni di pericolo o danno per gli utenti.

Responsabile di tale obbligo è certamente l’ente territoriale proprietario della strada, nel caso concreto il Comune di Roma.

Vi è, però, da rilevare che il comune, nella conclamata impossibilità di assolvere direttamente a simile impegno, che impone anche una funzione di costante controllo preventivo, aveva contrattualmente delegato a singole aziende il compito sia controllo che di manutenzione, ripartendolo per settori e zone geografiche.

E’ emerso, dunque, un onere ulteriore e munito del carattere di specificità, posto a carico di altro soggetto, di natura privata, legato alla P.A. da un vincolo negoziale obbligatorio, nella forma dell’appalto, che, dunque, esonerava il committente da responsabilità.

Esso si sostanzia, pertanto, nel dovere “di iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza ed il conseguente pronto intervento su tutte le superfici stradali, che fossero oggetto di specifico appalto di manutenzione”, ed era ascritto, come detto, a carico del soggetto titolare del contratto delle opere di manutenzione del manto stradale nel tratto di via Salaria interessato dal sinistro, in ragione dei compiti assunti contrattualmente con il Comune di Roma.

Ergo – come già detto – si può affermare, alla luce di quanto precede, che l’individuazione concreta del vincolo materiale permette, a propria volta, di pervenire (come infatti si è pervenuti) all’individuazione del soggetto che ne è titolare.

Questi assume, così, rispetto agli utenti della strada (cioè a tutti coloro che della stessa usufruiscono per i loro spostamenti, sia con mezzi di locomozione personali o di terzi, sia a piedi) una posizione di garanzia penalmente rilevante, tale da poter fondare la responsabilità ex articolo 40, comma 2 c.p..

Il soggetto, dunque, assume l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

La giurisprudenza ha affermato che “la fonte di tale obbligo (vuoi di protezione, quale, ad esempio, quello del genitore nei confronti del figlio minore; vuoi di controllo, quale, ad esempio, quello posto a carico dei proprietari di cose o animali pericolosi) deve essere una norma di legge extrapenale o un contratto, sicché in mancanza di una fonte legale o contrattuale non sussiste alcuna posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 40, comma 2” (Cfr. Cass. pen. Sez. III, 22-09-2004, n. 40618, Lilli e altri, Guida al Diritto, 2004, 44, 61).

E’ stato, inoltre precisato che in armonia e rispetto al “principio di legalità-tassatività”, la fonte (sia legale, che contrattuale) dell'obbligo di garanzia debba risultare sufficientemente determinata.

Questa espressione sta a significare che devono essere imposti obblighi “specifici” di tutela del bene protetto ed esulano, perciò, dall'ambito operativo della responsabilità per causalità omissiva ex capoverso articolo 40, del c.p. gli obblighi di legge indeterminati, anche se avessero, addirittura rilevanza costituzionale.

E’, poi, altrettanto importante notare che, in ossequio al “principio della responsabilità penale personale”, la condizione di “garante” rispetto ad un bene da tutelare, suppone in capo al soggetto un effettivo potere giuridico di impedire la lesione del bene, cioè quell'evento (reato) indicato dal capoverso dell'articolo 40 del c.p..

Va, infatti, osservato che il soggetto, al quale si ascriva il dovere giuridico di impedire l’evento, deve necessariamente essere titolare anche del correlativo potere sia giuridico che materiale.

Responsabilizzare, infatti, un soggetto per non avere impedito un evento che si traduca in illecito, anche quando egli fosse, in realtà, sfornito di un potere idoneo ad impedirlo, significherebbe svuotare di significato il principio di cui all'articolo 27, comma 1, della Costituzione.

Va esclusa la colpa omissiva, solo nell’ipotesi caso in cui non si abbia conoscenza del pericolo, ovvero non sia abbia la possibilità concreta, anche con la normale diligenza, di porre in essere i rimedi utili per eliminare la fonte del pericolo (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 29-11-2005, n. 14180 , P.A., Giur. It., 2007, 2, 449 nota di MARTINELLI).

Siamo, quindi, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale collaudato e che anche negli ultimi tempi ha avuto importanti conferme.

In proposito va segnalata una recente pronunzia della Sez. IV, del Supremo Collegio [6-07-2006, n. 32298 (rv. 235369), A.M.B., CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 9, 945], che ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento [conforme Cass. pen. Sez. IV Sent., 13-06-2007, n. 34115 (rv. 237048)].

La teoria della posizione di garanzia, nel tempo, quindi, ha consolidato la propria pregnanza e fondatezza, se è vero che significative manifestazioni e decisioni conformi alla pronuncia, che si commenta, si rinvengono ormai costantemente.

E’, dunque, ormai consolidato ed indiscutibile l’auspicato ed avvenuto superamento di quella riduttiva originaria visione che intendeva circoscrivere l’operatività dell’istituto in parola, solamente a fonti esclusivamente di carattere normativo.

In tale senso, infatti, ebbe a segnalarsi una sentenza del Tribunale di Foggia, del 12-06-2000, Spina e altri, Riv. Pen., 2000, 1044, che ritenne condizione per la sussistenza di un’ipotesi di reato omissivo, il fatto che “è necessario che il soggetto che ha posto in essere la condotta omissiva abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in forza di una norma che lo ponga in una posizione di protezione, garanzia e di salvaguardia del bene protetto”.

E prima ancora su lunghezze d’onda di tal fatta si pose la decisione di Cassazione Sez. IV, 18-11-1997, n. 478, Trufini, Studium juris, 1998, 689, che sostenne, un principio discutibile e per nulla condivisibile, in base al quale “In tema di reato omissivo improprio, affinchè il mancato impedimento dell'evento possa considerarsi equivalente alla causazione dell'evento stesso, non basta accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento, ma occorre che il soggetto che ha posto in essere quella condotta omissiva abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in forza di una norma che lo ponga in una posizione di garanzia, di protezione o di controllo nei confronti del bene protetto. Ne consegue che il sindaco non è responsabile per l'omicidio colposo di un soggetto caduto su una strada cittadina da un muro privo di inferriata, in quanto non è prevista una norma che renda il medesimo garante di tutte le possibili fonti di pericolo per l'incolumità dei cittadini”.

Quello esposto dalla Suprema Corte con la sentenza 8 Febbraio 2008, è, pertanto, un indirizzo che deve trovare condivisione, proprio perché appare estremamente rispettoso ed armonico con il principio della personalità della responsabilità penale.

Esso si distingue e si fa apprezzare perché, nell’ambito di una problematica così complessa, quale è quella del reato commissivo mediante omissione, mira a dotare l’interprete di una strumento processualmente efficace al fine di delineare, nel caso concreto, l’effettivo collegamento fra il reale autore di tale categoria di reato e l’evento.

Massima e Testo Integrale

[25/03/2008]
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